Un periodo di guardia o messa a disposizione del lavoratore in regime di reperibilità costituisce orario lavorativo solo se i vincoli imposti pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire, nel corso di tale periodo, il proprio tempo libero.
Corte di Giustizia UE sentenza 9 marzo 2021 causa n. C-580/19
Il caso trae origine dal ricorso al Tribunale Amministrativo tedesco presentato da un vigile del fuoc al fine di vedersi riconosciuti i periodi di reperibilità come orario di lavoro, con diritto alla corresponsione della relativa retribuzione, a prescindere dall’effettivo svolgimento o meno di un lavoro concreto durante gli intervalli di reperibilità.
Il vigile del fuoco era, infatti, tenuto a garantire dei periodi di reperibilità, in aggiunta ai normali orari di lavoro, in cui doveva mettersi a disposizione e, in caso di chiamata, essere in grado di raggiungere la stazione cui era assegnato entro venti minuti dalla chiamata utilizzando a tal fine un automezzo di pronto intervento messo a disposizione dal datore di lavoro.
Il Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla Corte di Giustizia se – ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88 – i periodi di reperibilità osservati dal lavoratore debbano essere considerati come orario di lavoro, sebbene il datore di lavoro non abbia stabilito un luogo in cui il lavoratore sia tenuto ad essere fisicamente presente, ma questi sia nondimeno limitato in modo significativo nella scelta del luogo e nelle possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali e se la frequenza media con cui egli è effettivamente chiamato ad intervenire nel corso di siffatto periodo sia da prendere in considerazione nell’ambito di tale qualificazione.
La Corte di Giustizia dapprima ricorda che la direttiva 2003/88 definisce la nozione di «orario di lavoro» comprendendovi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Inoltre, ricorda sempre la Corte di Giustizia, un periodo durante il quale nessuna attività venga effettivamente esercitata dal lavoratore a beneficio del suo datore di lavoro non costituisce necessariamente un «periodo di riposo».
E così, relativamente ai periodi di reperibilità, come si ricava dalla sentenza della CGUE, rientrano sicuramente nell’«orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 qualora il lavoratore sia obbligato a essere fisicamente presente sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la sua opera in caso di necessità.
Nel caso in cui invece, continua la Corte di Giustizia, la reperibilità non implichi per il lavoratore un obbligo di permanere sul luogo di lavoro, deve essere comunque qualificato tale periodo “come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell’impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest’ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest’ultimo possa contattarlo”.
Rientrano, così rileva la Corte di Giustizia, nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, “l’integralità dei periodi di guardia, compresi quelli di pronto intervento in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore sono tali da incidere oggettivamente e in maniera molto significativa sulla facoltà, per quest’ultimo, di gestire liberamente, durante suddetti periodi, il tempo in cui non è richiesta la sua attività professionale e di dedicare tale tempo ai propri interessi”.
Per converso, continua la Corte, “quando i vincoli imposti al lavoratore nel corso di un periodo di guardia determinato non raggiungono un tale grado di intensità e gli consentono di gestire il suo tempo e di dedicarsi ai propri interessi senza grossi vincoli, soltanto il tempo connesso alla prestazione di lavoro che, eventualmente, sia effettivamente realizzata durante un periodo del genere costituisce «orario di lavoro», ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88”.
Nello specifico, la sentenza rileva che affinché la reperibilità diventi orario di lavoro si devono valutare i vincoli imposti dalla normativa nazionale, da un contratto nazionale di categoria o dal datore e non le difficoltà organizzative che sono la conseguenza della libera scelta del lavoratore (come nel caso di specie la distanza considerevole che separa il domicilio liberamente scelto dal lavoratore dal luogo che costui deve essere in grado di raggiungere entro un certo termine nel corso del suo periodo di guardia).
Pertanto, conclude la Corte di Giustizia, al fine di stabilire se la reperibilità rientri nell’orario di lavoro, spetta ai giudici nazionali effettuare una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie – segnatamente, delle conseguenze di un termine assegnato e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso di tale periodo – per valutare se i vincoli imposti al lavoratore siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà di gestire liberamente, nel corso dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti.
Alla luce di ciò, relativamente al caso di specie, la Corte, pur rimettendo la valutazione al giudice nazionale, sottolinea il numero esiguo degli interventi effettuati durante la reperibilità, ed il termine per raggiungere il luogo di lavoro, pari a 20 minuti, ritenuto congruo, anche alla luce della possibilità di utilizzo del veicolo di servizio messo a disposizione dal datore, che beneficia dei diritti di precedenza in deroga al Codice della strada.