I buoni pasto non rientrano nel trattamento retributivo in senso stretto
Corte di Cassazione, sez. lav., Ordinanza 28 luglio 2020 n. 16135.
La Corte di Cassazione si pronuncia su un tema – oggi forse più che mai – di grande interesse: la legittimità della revoca unilaterale, da parte del datore di lavoro, della concessione dei buoni pasto ai propri dipendenti.
Il caso trae origine dal ricorso di un lavoratore che si era visto unilateralmente revocare dal datore di lavoro la concessione dei buoni pasto.
Il lavoratore denunciava l’illegittimità del provvedimento datoriale in virtù della natura retributiva dei buoni pasto e del conseguente assoggettamento al principio di irriducibilità della retribuzione, oltre che per la “legittima aspettativa” maturata a seguito di una reiterata e generalizzata prassi aziendale (dal 1999 all’aprile 2006) di concessione dei buoni pasto.
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza della Corte d’Appello che aveva «correttamente interpretato la natura dei buoni pasto alla stregua, non già di elemento della retribuzione “normale”, ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303)».
Non rientrando nel trattamento retributivo in senso stretto, secondo i Giudici della Suprema Corte l’erogazione dei buoni pasto può essere variata anche per decisione unilaterale del datore di lavoro «in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale».
Infine, secondo i Giudici, l’interpretazione del lavoratore – secondo il quale l’erogazione dei buoni pasto avveniva «in funzione di un rapporto contrattuale» anche sulla base di una reiterazione nel tempo tale da integrare una prassi aziendale – «non inficia il presupposto della natura non retributiva dell’erogazione».