La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, comma 2, L. 604/1966, nella parte in cui non riconosce anche al ricorso cautelare ante causam la capacità di interrompere la decadenza.
Corte Costituzionale, sentenza n. 212 del 14 ottobre 2020
Il lavoratore può impugnare giudizialmente il trasferimento – nonché gli altri provvedimenti datoriali soggetti a decadenza – anche solo mediante ricorso cautelare, anteriore alla causa, ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. pro. civ..
Così ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212/2020.
Il caso trae origine dal provvedimento di trasferimento di un dipendente, impugnato tempestivamente in via stragiudiziale, ed entro i 180 giorni successivi impugnato solo tramite ricorso cautelare ante causam ex art. 700 cod. pro. civ.
La società convenuta si costituiva in giudizio eccependo, tra le altre, l’intervenuta decadenza ex art. 6, comma 2, L. 604/1966.
Come noto, infatti, la norma citata prevede l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale se non è seguita, entro i successivi 180 giorni, dal deposito di un ricorso giudiziale o dalla richiesta di arbitrato o conciliazione.
A tal proposito, secondo il costante indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, il ricorso cautelare ante causam non è idoneo a impedire la decadenza da tale impugnazione.
Il Tribunale ordinario di Catania, investito della questione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, L. 604/1966 «nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione».
In sede di valutazione della non manifesta infondatezza, il Tribunale rilevava come la disposizione in commento comporti per il lavoratore una «sanzione eccessivamente grave, sproporzionata e irragionevole», in quanto idonea a determinare il risultato paradossale di precludere al giudice della cautela, adito con ricorso ante causam, di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente per intervenuta inoppugnabilità dell’atto, ove il termine di decadenza di 180 giorni spiri nelle more del processo.
Secondo il Tribunale, inoltre, la disposizione denunciata renderebbe inutiliter data persino un’eventuale ordinanza cautelare di accoglimento pronunciata prima dello spirare del termine di decadenza nell’ipotesi in cui, entro lo stesso termine, non venga proposto ricorso di merito o comunicato il tentativo di conciliazione o la richiesta di arbitrato.
Infine, secondo il Tribunale, i dubbi di legittimità sollevati sono ulteriormente corroborati, in ordine alla dedotta irragionevolezza (ex art. 3 Cost.) della norma censurata, dalla circostanza per cui ai fini del suddetto termine non viene riconosciuta alcuna rilevanza ai ricorsi cautelari, mentre viene espressamente riconosciuta la rilevanza di atti stragiudiziali (tentativo di conciliazione e richiesta di arbitrato).
La Corte Costituzionale, partendo proprio da quest’ultima osservazione, ha analizzato gli strumenti a favore del lavoratore, previsti dalla norma censurata, per evitare la decadenza.
A tal proposito, la Consulta sostiene che laddove il potere di sospendere la decadenza sia riconosciuto ad atti di natura stragiudiziale che possono concludersi addirittura senza la definitiva regolazione dei rapporti tra le parti (come la richiesta di tentativo di conciliazione e di arbitrato), a maggior ragione deve riconoscersi tale rilevanza al ricorso cautelare ante causam, con cui il lavoratore si rivolge direttamente al giudice.
Sotto altro profilo, la Corte Costituzionale ha analizzato la ratio alla base della norma censurata, come modificata dal legislatore con l’art. 32 della L. n. 183/2010, che risponde all’esigenza di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull’atto datoriale.
Anche sotto questo profilo, la Consulta ha censurato la disposizione in commento in quanto contraria al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), essendo la domanda di tutela cautelare certamente idonea a far emergere il contenzioso insito nell’impugnazione dell’atto datoriale.
Stante quanto sopra, con la sentenza in commento la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966 «nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile».