L’INPS, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla tutela previdenziale per malattia in caso di quarantena e/o sorveglianza precauzionale
INPS, messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020
Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile
Secondo l’Istituto, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.).
In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
È invece evidente, conclude l’Istituto, che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Quarantena per ordinanza amministrativa
L’Istituto esclude la tutela previdenziale per malattia in caso di impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in virtù di provvedimenti amministrativi: «in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela prevista per la quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica».
Quarantena all’estero
Nessun riconoscimento anche per i lavoratori assicurati in Italia che sono andati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, in quanto: «l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane».
Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario
La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti, ricorda l’Istituto, del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.