In caso di temporanea crisi produttiva, il datore di lavoro può distaccare il dipendente al fine di non disperderne il patrimonio professionale
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 settembre 2020, n. 19413
L’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: ciò che rileva è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.
Così la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 17 settembre 2020, n. 19413.
Il caso trae origine da un dipendente di una società automobilistica in temporanea crisi produttiva con ricorso alla CIG, il quale veniva distaccato presso un’azienda produttrice di componenti meccaniche per auto.
L’interesse al distacco da parte del distaccante era stato individuato nell’utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale del lavoratore, ma anzi di incrementarne la «polivalenza funzionale individuale».
Al termine del distacco, il lavoratore adiva il Tribunale impugnando il distacco in quanto posto in essere in frode alla legge e comunque in violazione delle condizioni di liceità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 276 del 2003, richiedendo la costituzione del rapporto di lavoro con l’impresa distaccataria.
La Corte d’appello, riformando la decisone del tribunale di primo grado, respingeva la domanda del lavoratore ritenendo sussistenti i requisiti di legittimità del distacco, ossia l’interesse del distaccante e la temporaneità.
Nello specifico, per la Corte d’Appello era ravvisabile l’interesse del distaccante, consistito nella utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva in atti documentata, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente.
Sotto altro profilo, la Corte evidenziava come il distacco fosse altresì connotato dal requisito della temporaneità.
Investita della questione, la Suprema Corte con l’ordinanza in esame respingeva il ricorso del lavoratore e confermava la sentenza della Corte d’Appello.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la Corte territoriale «con adeguata e corretta motivazione ha ritenuto dall’esame della documentazione prodotta e dal comportamento tenuto dalle parti, che l’interesse fosse effettivamente quello indicato, nei provvedimenti, dell’incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea, nell’attesa della ripresa produttiva, al fine di non disperdere il patrimonio professionale di ciascun dipendente. La stessa Corte ha dato atto, poi, come lo stesso lavoratore abbia implicitamente avallato la bontà e la fondatezza di tale intento non opponendosi ai provvedimenti datoriali».
A tal proposito, le mansioni assegnate al lavoratore durante il distacco, diverse da quelle espletate presso il distaccante «possono costituire un indice sintomatico del perseguito incremento della polivalenza professionale del lavoratore», tant’è che erano state avanzate autonome domande di superiore inquadramento da parte del lavoratore.
Al riguardo, confermando la decisione della corte territoriale, gli Ermellini confermano che «l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui».
Con riferimento al requisito della temporaneità, che come noto deve sussistere per tutta la durata del distacco, la Suprema Corte rigettava le doglianze del lavoratore evidenziando come «diventa irrilevante l’argomento prospettato dal ricorrente, e cioè che la crisi sia cessata prima (6.1.2010) della fine del distacco, perché l’interesse, come sopra specificato, è stato individuato nell’incremento della polivalenza professionale, sebbene in una situazione di crisi temporanea aziendale e, pertanto, può ritenersi giustificato il breve lasso temporale intercorso tra la fine della crisi e la cessazione del distacco stesso, cronologicamente non coincidenti».
Sotto il profilo delle eventuali conseguenze sanzionatorie, infine, la Corte di Cassazione ritiene corretto l’assunto dei giudici del gravame secondo cui «la fattispecie prevista dall’art. 30 co. 3 D. Lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso dei lavoratori e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più̀ di 50 Km da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive)» – come nel caso di specie – «non è sanzionata con la tutela costitutiva, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 30 co. 1 D. Lgs. n. 276 del 2003».
Infatti, prosegue la Corte di Cassazione «sotto il profilo dell’ermeneutica letterale, la possibilità che il lavoratore interessato possa chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne ha utilizzato la prestazione è testualmente prevista solo per il caso dell’art. 30 co. 1 D.Igs. n. 276 del 2003 e non anche per quello di cui al comma 3 (ubi lex voluit dixit)».
Con riguardo al criterio della interpretazione logico-sistematica, la Suprema Corte sottolinea come «il comma 5 bis dell’art. 18 del D.Igs. n. 276 del 2003 statuisce che le sanzioni ivi contemplate (ora depenalizzate, cfr. Cass. pen. n. 10484 del 2016) siano irrogabili solo nell’ipotesi di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30 co. 1, restando conseguentemente esclusa quella di cui al co. 3 (per il principio di tassatività e tipicità della sanzione amministrativa)».
L’intenzione del legislatore, prosegue la Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame, «era, quindi, quella di prevedere che, alla ipotesi ritenuta più̀ grave del distacco senza i requisiti dell’interesse e della temporaneità̀, fosse attribuita la tutela civilistica di tipo “costitutiva” e sanzionatoria di tipo “amministrativo” (prima di tipo penale), mentre per le ipotesi disciplinate dal comma 3 fosse accordata solo la tutela civilistica di tipo “risarcitoria””.
Tale impostazione, conclude la Corte di Cassazione, si palesa ragionevole e bilanciata rispetto ai sottesi interessi delle parti a che un lavoratore possa espletare la propria prestazione presso un soggetto diverso dal suo datore di lavoro, in presenza di determinati presupposti e/o attraverso particolari modalità spazio- temporali.
Un conto, infatti, è che nella struttura dell’istituto manchino i requisiti fondamentali dell’interesse e della temporaneità; altro, invece, è rappresentato dal quomodo attraverso cui il distacco venga attuato e tale ultima ipotesi, che non è in contrasto con i fondamenti dell’istituto giuridico, giustifica pienamente una diversa tutela.