Sicurezza sul lavoro: l’uso delle misure di protezione collettiva nei luoghi di lavoro è prioritario rispetto all’utilizzo dei DPI
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18137 del 31 agosto 2020
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18137 del 31 agosto 2020 ha affermato l’importante principio secondo cui l’uso delle misure di protezione collettiva nei luoghi di lavoro è prioritario rispetto a quello delle misure di protezione individuale
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione accoglie il ricorso – cassando la sentenza della Corte d’Appello di Bologna – promosso dai genitori di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio mortale dopo essere precipitato al suolo dal tetto di un capannone industriale della ditta committente.
La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso promosso dai genitori della vittima, sul rilievo che il lavoratore era stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (cintura ed imbragatura) rispetto al rischio di caduta dall’alto e che l’evento si era verificato per una condotta imprevedibile e azzardata del lavoratore, verosimilmente consistita nel fatto di essersi sganciato dalla linea di vita di ancoraggio.
Secondo la Corte di Appello, inoltre, non era configurabile un profilo di inadempimento da parte del datore di lavoro legato alla mancata adozione di misure di protezione collettiva, posto che l’art. 15, comma 1, lett. I), del D.lgs. 81/2008 nello stabilire la priorità delle misure collettive su quelle individuali lascia al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato a una serie di fattori, fra cui fra cui l’opportunità di evitare la creazione e la diffusione di ulteriori rischi connessi alla predisposizione delle misure collettive e l’esigenza datoriale di contenere costi e tempi.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.
Secondo gli Ermellini, infatti, la conclusione cui è giunta la corte di merito è in contrasto con il quadro normativo offerto dal T.U. in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare con il disposto dell’art. 15 che elenca le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e stabilisce che sia assegnata priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale (co. 1, lett. i)), nonché con il successivo art. 111 che ribadisce il criterio di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali con riferimento ai lavori da eseguirsi in quota.
Secondo gli Ermellini, dunque, il criterio di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale ha carattere diffuso e si estende anche a lavorazioni specifiche (come quelle “in quota” ex art 111, co. 1, lettera a)).
In merito all’obbligatorietà dei DPI, che devono essere impiegati nel caso in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti “da mezzi di protezione collettiva” (art. 75), presuppone che questi ultimi siano non solo prevalenti sulla scala della rilevanza ma anche vincolanti in prima battuta nella realizzazione delle misure di protezione.
L’obbligatorietà dei dispositivi collettivi trova poi una doppia conferma nel comma 6 dell’art. 111 che, da un lato, impone l’adozione di “misure di sicurezza equivalenti ed efficaci” nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione delle misure di protezione collettiva e, dall’altro, impone il ripristino dei dispositivi di protezione collettiva una volta terminato il lavoro.
La Suprema Corte evidenzia, infine, come alla luce del disposto dell’art. 148 del Testo Unico vi sia la necessità di accertare, prima dell’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili e fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, che tali strutture abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Sulla base di quanto precede, la Cassazione conclude rilevando come ove si debbano svolgere lavori al di sopra di “lucernari, tetti, coperture e simili” sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l’unico ed esclusivo limite dato dal fatto che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.