Il tribunale fallimentare è competente non solo per le controversie che traggono origine dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche per le controversie che possono incidere sulla procedura concorsuale in quanto relative all’accertamento di un credito nei confronti del fallito.
Corte di Cassazione, sez. lav. civ., Sentenza 14 luglio 2020, n. 14975
La Corte di Cassazione torna sul tema della distinzione tra la sfera di cognizione del Giudice del lavoro e quella del Giudice fallimentare.
Nel caso in esame, in primo grado il Tribunale riconosceva la natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società convenuta, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte d’Appello che riconosceva ulteriori importi a titolo di TFR.
La società ricorreva in Cassazione contro la pronuncia della Corte d’Appello, sostenendo l’incompetenza funzionale della medesima in quanto, successivamente alla pronuncia di primo grado, il tribunale fallimentare aveva dichiarato l’insolvenza della società.
La sentenza in commento, confermando l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, ricorda in primis come la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., articolo 24, e dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 13, suo omologo nell’amministrazione straordinaria, operi con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza«ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l’unità e garantire la “par condicio creditorum” (cfr. Cass. 18/06/2018, n. 15982; Cass. 20/07/ 2004, n. 13496; Cass. 21/12/2001 n. 16183)».
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, gli Ermellini rilevano come «il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Cass. 30/03/2018, n. 7990; Cass. 16/10/ 2017, n. 24363)».
Di conseguenza, in merito ai rapporti di lavoro bisogna distinguere le azioni promosse dal dipendente al fine di conseguire la soddisfazione di una pretesa economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive: «Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell’accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito laddove nel secondo caso viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all’interno della impresa sia in funzione di una possibile ripresa dell’attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 16/10/2017 n. 24363, in motivazione; Cass. 3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011 n. 7129)».
In virtù di quanto sopra, i Giudici ricordano come «la L. Fall., articolo 96, comma 2, n. 3, prevede l’ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) e stabilisce la possibilità per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione».
Di conseguenza, al fine di far valere il credito riconosciuto in primo grado, dopo la dichiarazione di insolvenza il lavoratore avrebbe dovuto chiedere l’ammissione al passivo «con conseguente facoltà per il curatore (rectius commissario) ove non si ritenesse di ammettere al passivo il credito in oggetto, di proporre o proseguire la eventuale impugnazione».
Non avendo presentato alcuna istanza di ammissione al passivo in relazione ai crediti azionati con il ricorso di primo grado, la Suprema Corte ha statuito l’improcedibilità di tutte le domande di condanna ad una somma di danaro spiegate dal lavoratore: «Le domande in questione, aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e TFR non involgono, infatti, alcun profilo relativo allo status del lavoratore, ed il relativo accoglimento è destinato a ripercuotersi direttamente sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell’ambito della procedura concorsuale; esse sono improcedibili; la sentenza impugnata, errata in parte qua, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con statuizione di improcedibilità».