Il provvedimento di trasferimento del lavoratore non è soggetto ad oneri di forma
Corte di cassazione, sez. lav., sentenza n. 12029 del 19 giugno 2020
Con la sentenza n. 12029 del 19 giugno 2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di trasferimento individuale del lavoratore, in merito all’applicabilità del regime decadenziale ex art. 32, comma 1 bis, L. n. 183/2010 e ai requisiti di forma del provvedimento.
Il caso trae origine dal ricorso depositato da un lavoratore destinatario di due provvedimenti di trasferimento: il primo intimato a seguito di formale comunicazione di “non gradimento” da parte dell’Amministrazione militare (committente) e il secondo giustificato dalle lamentele dei clienti e da reiterate segnalazioni di non gradimento da parte del nuovo committente.
Il primo trasferimento veniva impugnato in via stragiudiziale nel settembre 2009 e giudizialmente nel novembre 2013: pertanto, secondo la Corte d’Appello, il ricorrente era decaduto dal diritto di farne accertare la illegittimità ai sensi dell’art. 32, commi 3, lett. c), e 1 bis I. n. 183/2010.
In merito al secondo trasferimento, la Corte osservava come la clausola di non gradimento fosse stata prevista dall’art. 20 D.P.R. n. 751/1977 per gli appalti con le Amministrazioni militari e come il non gradimento del committente, anche se non espresso in forma scritta (come nel caso di specie), costituisse una condizione oggettiva riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 cod. civ. .
In relazione al primo trasferimento, la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di merito richiamando il precedente delle Sezioni Unite (n. 4913/2016) secondo cui «l’art. 32, comma 1 bis, della I. n. 183 del 2010, introdotto dal decreto legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla I. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della I. n. 604 del 1966».
In particolare, come precisato dalle Sezioni Unite, il differimento (al 31/12/2011) dell’applicabilità del nuovo regime decadenziale è giustificato dall’esigenza di evitare che l’immediata decorrenza di un nuovo termine di decadenza potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali oggetto della norma, si trovasse ad incorrere inconsapevolmente nella decadenza. Inoltre, «non sarebbe giustificata, a fronte del principio di eguaglianza, una differenziazione che limitasse tale differimento alla sola ipotesi dell’impugnativa del licenziamento ed escludesse le altre (tra cui – come nel caso posto all’attenzione della Corte – la contestazione della legittimità del termine di durata del contratto)».
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha confermato la decisone della Corte d’Appello.
Anche con riferimento al secondo trasferimento, la Suprema Corte conferma le sentenze di merito escludendo «la possibilità di un’applicazione analogica al trasferimento della norma di cui all’art. 2, comma 2, I. n. 604/1966, quale risultante dalle modifiche introdotte con I. n. 92/2012, e cioè dell’obbligo per il datore di indicazione dei motivi del proprio provvedimento contestualmente alla comunicazione dello stesso». A tal proposito, la Corte di Cassazione ribadisce che «la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme (Cass. n. 109/2004, per la quale conforme n. 19425/2013)».
Secondo i Giudici, il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve «necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro” ha “l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte) (Cass. n. 11984/2010 e conforme n. 807/2017)».