I permessi speciali retribuiti non spettano, né sono recuperabili, in caso di ferie concomitanti
Corte di Giustizia UE sentenza del 4 giugno 2020 C-588/18
Con la sentenza del 04 giugno 2020, nella causa C-588/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea rileva come gli articoli 5 e 7 della direttiva n. 2003/88 (relativi ai periodi di riposo settimanale ed alle ferie annuali) non si applicano alla normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi di determinati congedi speciali retribuiti al di fuori delle giornate lavorative.
E così, laddove tali congedi speciali retribuiti siano indissolubilmente connessi all’orario di lavoro dalla normativa nazionale, nei limiti in cui mirano unicamente a consentire ai lavoratori di assentarsi dal lavoro al fine di rispondere a determinate esigenze o obblighi che richiedono la loro personale presenza, i lavoratori non possono avvalersene in occasione dei periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite.
Il caso in esame nasceva dal ricorso presentato da alcune organizzazioni sindacali spagnole contro un gruppo di società. In particolare, secondo le organizzazioni sindacali ricorrenti, qualora i fatti che giustificano la concessione di uno dei congedi speciali retribuiti previsti dalla normativa (anche collettiva) spagnola si verifichino nel corso di un periodo di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite, di cui godono i lavoratori ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88, i suddetti lavoratori dovrebbero poter beneficiare di tali congedi durante un periodo di lavoro successivo.
La Corte Centrale spagnola, investita della questione, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea mediante rinvio pregiudiziale.
La Corte di Giustizia, con la sentenza in esame, afferma preliminarmente, che «l’obiettivo della Direttiva 2003/88 è quello di fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti mediante un ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario lavorativo».
Tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro «è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi, periodi minimi di riposo e di pausa e prevedendo un limite massimo per la durata della settimana lavorativa».
Ciò premesso, secondo la Corte, i giorni di congedo speciale concessi al fine di consentire ai lavoratori di rispondere ad esigenze od obblighi determinati, non rientrano nell’ambito di applicazione della predetta Direttiva, ma piuttosto sono riconducibili all’esercizio, da parte di uno Stato membro, delle proprie competenze.
Pertanto, prosegue la Corte «nei limiti in cui mirano unicamente a consentire ai lavoratori di assentarsi dal lavoro al fine di rispondere a determinate esigenze o obblighi che richiedono la loro personale presenza, i congedi speciali retribuiti previsti dalle disposizioni di cui trattasi nel procedimento principale sono indissolubilmente connessi all’orario di lavoro in quanto tale, cosicché i lavoratori non possono avvalersene in occasione dei periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite».
E ancora, continua la Corte di Giustizia «non si può però sostenere che, giacché i periodi di riposo settimanale o i periodi di ferie annuali retribuite rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 5 e 7 della detta direttiva, tali disposizioni impongono ad uno Stato membro, la cui normativa nazionale prevede la possibilità di fruire di congedi speciali retribuiti, di concedere tali congedi speciali per il solo fatto che uno degli eventi contemplati dalla normativa in parola si verifichi durante uno dei suddetti periodi, disapplicando, così, le altre condizioni di ottenimento e di concessione previste da detta normativa”. Ed infatti “sancire un obbligo siffatto equivarrebbe a ignorare che tali congedi speciali, nonché il regime loro applicabile, si collocano al di fuori del regime istituito dalla suddetta direttiva».
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia conclude, dunque, rilevando che «gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli».