Comunicato del Garante Privacy del 2 marzo 2020: Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti
Il Garante Privacy è intervenuto a seguito dei numerosi quesiti ricevuti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti come misura di prevenzione dal contagio, nonché, da parte di datori di lavoro pubblici e privati, circa la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali e altre vicende relative alla sfera privata.
Sul punto, il Garante chiarisce che “i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.
Infatti, la finalità di prevenzione della diffusione del Coronavirus deve essere svolta, ricorda il Garante, da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
Soggetti tra i quali, evidentemente, non rientrano i datori di lavoro.
Il Garante, inoltre, ricorda che resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Concludendo, il Garante “invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti”.
Pertanto, i provvedimenti di emergenza adottati dal Governo per il coronavirus non legittimano il datore di lavoro privato allo svolgimento di controlli indiscriminati, che potrebbero essere invasivi della privacy di dipendenti o visitatori.
Sul punto, a conferma delle indicazioni del Garante, vi è da considerare che non vi è alcuna disposizione che demandi al datore di lavoro un potere autonomo di introdurre provvedimenti attuativi delle misure di contenimento, né il legislatore ha introdotto alcuna deroga ai principi generali di cui all’art. 5 St. Lav., che vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio (la cui violazione comporta sanzioni penali ex art. 38 Stat. Lav.) e del D. Lgs. 81/2008 che demanda al medico competente la sorveglianza sanitaria sui dipendenti.
Attenzione, pertanto, ai controlli effettuati indiscriminatamente sui dipendenti da personale non autorizzato e senza aver preventivamente consegnato idonea informativa privacy ed aver raccolto il consenso esplicito dei dipendenti.