Escluso il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro del professionista che, sebbene inserito nell’organigramma aziendale, non è sottoposto ad alcuna direzione e controllo dai vertici aziendali.
Cassazione Civile, sez. lav., 13 febbraio 2020, n. 3640
Con la sentenza n. 3640 del 13 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si pronuncia in ordine al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro di un professionista che svolge attività con funzioni dirigenziali.
A tal proposito, al fine del riconoscimento della natura subordinata del rapporto, sostiene la Suprema Corte, è necessaria la prova dell’assoggettamento del professionista “anche in forma lieve o attenuata, alle direttive e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale”.
Di conseguenza “il requisito della eterodirezione dell’attività, seppur interpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni intellettuali, è dunque il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro” come previsto dall’art. 2094 c.c..
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della corte di merito che aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro di un Direttore Tecnico di Stabilimento, rilevando la totale assenza di assoggettamento al potere direttivo e al controllo dei vertici societari: “seppure risultano evidenziati alcuni elementi che normalmente connotano le funzioni di un lavoratore con qualifica dirigenziale, nell’ottica della c.d. catena discendente, è totalmente assente qualsiasi accenno in ordine alla catena ascendente, con particolare riferimento ai rapporti con i vertici della società e alle direttive ricevute dai medesimi”.
Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dichiarando non sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra la società e il professionista, stante la mancanza di allegazioni (e prove) relative alle modalità di esplicazione del potere direttivo e di controllo dei vertici della società nei confronti del professionista, essendo peraltro irrilevante l’elemento “in quanto neutro, dell’inserimento dello stesso nell’organizzazione imprenditoriale (come dimostrato dall’indicazione, nell’organigramma dell’impresa, di responsabile di stabilimento)”.