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	<title>visita medica di idoneità Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<title>visita medica di idoneità Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>Visita medica di idoneità solo a seguito del rientro al lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 11:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[assenza ingiustificata]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[visita medica di idoneità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato su Sole24Ore &#8211; NT Lavoro &#8211; il 19/10/2022 Una lavoratrice è stata licenziata per assenza ingiustificata in quanto, al termine di un&#8217;assenza per malattia di oltre sessanta giorni continuativi, aveva prolungato l&#8217;assenza senza fornire giustificazioni, in attesa di convocazione a visita medica di idoneità. A detta della dipendente, l&#8217;assenza successiva alla malattia avrebbe dovuto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Pubblicato su Sole24Ore &#8211; NT Lavoro &#8211; il 19/10/2022</strong></span></h3>
<p class="atext">Una lavoratrice è stata licenziata per assenza ingiustificata in quanto, al termine di un&#8217;assenza per malattia di oltre sessanta giorni continuativi, aveva prolungato l&#8217;assenza senza fornire giustificazioni, in attesa di convocazione a visita medica di idoneità. A detta della dipendente, l&#8217;assenza successiva alla malattia avrebbe dovuto considerarsi giustificata a prescindere dall&#8217;invio di certificati medici, stante la mancata convocazione a visita medica di idoneità al lavoro da effettuarsi «a cura e spese del datore».</p>
<p class="atext">I giudici di merito hanno rigettato l&#8217;impugnazione della lavoratrice, rilevando come la società non avrebbe potuto attivare il controllo del medico competente in assenza della dipendente.</p>
<p class="atext">La corte di Cassazione, con<span> </span><a target="_blank" href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=lavoro#showdoc/39304911" rel="noopener">ordinanza 29756/2022 del 12 ottobre</a>, ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, evidenziando come, in base all&#8217;<a target="_blank" href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=lavoro#showdoc/9557081" rel="noopener">articolo 41 del Dlgs 81/2008</a>, il lavoratore non può prolungare l&#8217;assenza in attesa dell&#8217;iniziativa datoriale finalizzata all&#8217;esecuzione della visita medica di idoneità, essendo obbligato a presentarsi al lavoro al termine della malattia.</p>
<p class="atext">Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la visita medica di idoneità ha il fine di tutelare l&#8217;incolumità e la salute del lavoratore, pertanto deve precedere l&#8217;assegnazione alle mansioni precedentemente svolte. In assenza di convocazione a visita medica, dunque, il lavoratore può legittimamente astenersi dallo svolgimento di tali mansioni, secondo l&#8217;<a target="_blank" href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=lavoro#showdoc/27597" rel="noopener">articolo 1460</a><span> </span>del Codice civile, ma non è autorizzato a non presentarsi sul posto di lavoro. Nell&#8217;attesa della visita, il datore ben potrebbe disporre un&#8217;eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore in azienda (<a target="_blank" href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=lavoro#showdoc/34791037" rel="noopener">Cassazione 7566/2020</a>).</p>
<p class="atext">Nel caso specifico, dunque, l&#8217;assenza della lavoratrice in attesa di convocazione a visita medica di idoneità è da ritenersi ingiustificata, con conseguente sussistenza del presupposto della giusta causa di licenziamento.</p>
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		<title>Legittimo il licenziamento della lavoratrice che rifiuta di sottoporsi alla visita medica</title>
		<link>https://tesoroandpartners.com/legittimo-il-licenziamento-della-lavoratrice-che-rifiuta-di-sottoporsi-alla-visita-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 12:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamento per giusta causa]]></category>
		<category><![CDATA[visita medica di idoneità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022. Deve ritenersi legittimo il licenziamento della lavoratrice che rifiuta di sottoporsi alla visita medica disposta dalla società in vista dell’assegnazione di nuove mansioni. Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022. Nel caso di specie il Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato l’impugnativa del licenziamento per giusta causa, ritenendo ingiustificato il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022.</em></p>
<p>Deve ritenersi legittimo il licenziamento della lavoratrice che rifiuta di sottoporsi alla visita medica disposta dalla società in vista dell’assegnazione di nuove mansioni.</p>
<p>Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022.</p>
<p><strong><br />
</strong>Nel caso di specie il Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato l’impugnativa del licenziamento per giusta causa, ritenendo ingiustificato il rifiuto opposto dalla lavoratrice, che aveva motivato l’indisponibilità all’accertamento medico affermando che lo stesso sarebbe stato finalizzato all’assegnazione di un incarico non in linea con la propria professionalità.</p>
<p>La Corte di Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito, sottolineando, innanzitutto, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, non è censurabile e, anzi, è un adempimento dovuto. L’omissione di detta visita, rileva la Suprema Corte, avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.</p>
<p>Quanto poi alla valutazione se il rifiuto della lavoratrice, perché rivolto a contrastare un illegittimo demansionamento atteso che le nuove mansioni erano state ritenute dalla lavoratrice non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di<br />
salute, fosse o meno legittimo, la Corte di Cassazione conclude per la sua illegittimità. In quanto la dipendente avrebbe in ogni caso potuto impugnare l’asserito illecito demansionamento davanti agli organi competenti.<br />
E così, conclude la Suprema Corte, la reazione della lavoratrice non è assolutamente giustificabile ai sensi dell’art. 1460 cc perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.</p>
<p>L’art. 1460 c.c. è invocabile solo in caso di totale inadempimento del datore o in ipotesi di gravità della condotta da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della dipendente.</p>
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