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	<title>licenziamento collettivo Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<description>Employment law firm</description>
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	<title>licenziamento collettivo Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<item>
		<title>Se il licenziamento collettivo fa riferimento alla situazione generica dell’azienda, non può essere limitato a una sede</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Feb 2023 16:54:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[individuazione dei dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[situazione generale del complesso aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato sul Sole24Ore – NT Lavoro – il 10/02/2023 Nell&#8217;ambito del licenziamento collettivo, il datore può circoscrivere a una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare a patto di indicare nella comunicazione di apertura della procedura sia le ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti dell&#8217;unità in questione, sia le ragioni per cui non [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Pubblicato sul Sole24Ore – NT Lavoro – il 10/02/2023</strong></span></h3>
<p class="atext">Nell&#8217;ambito del licenziamento collettivo, il datore può circoscrivere a una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare a patto di indicare nella comunicazione di apertura della procedura sia le ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti dell&#8217;unità in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad altre unità produttive.<br />
Così la Corte di cassazione, con la<span> </span><a target="_blank" href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=lavoro#showdoc/39736789" rel="noopener">sentenza 3437/2023 del 3 febbraio.</a></p>
<p class="atext">Nel caso specifico, uno dei lavoratori licenziati al termine della procedura collettiva ha impugnato il provvedimento, contestando la decisione di limitare la platea dei dipendenti da licenziare a talune sedi. La Corte d&#8217;appello, in conformità con la decisione del Tribunale, ha accertato l&#8217;illegittimità del licenziamento, reputando immotivata e irragionevole l&#8217;individuazione dei dipendenti operata dal datore di lavoro, a fronte di un progetto di ristrutturazione che ricomprendeva tutto il complesso aziendale e in assenza di prova sull&#8217;infungibilità del dipendente.</p>
<p class="atext">La società ha presentato ricorso in Cassazione, ritenendo che la normativa escludesse l&#8217;esigibilità della comparazione tra i dipendenti quando questa risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali per ragioni geografiche, trattandosi di una società con sedi operative distanti centinaia di chilometri l&#8217;una dall&#8217;altra. La società ha sostenuto altresì che dovesse essere privilegiato, tra i criteri di scelta legali, quello delle esigenze tecnico-produttive, stante la necessità di rinnovamento delle strategie aziendali al fine di salvaguardare la competitività, trattandosi di una riduzione mirata a specifici profili tecnici e non a personale fungibile.</p>
<p class="atext">La Suprema corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare, ferma la regola generale stabilita dall’articolo 5 della legge 223/1991, in virtù della quale l&#8217;individuazione dei lavoratori da licenziare va effettuata nell&#8217;ambito del «complesso aziendale», per i giudici è possibile limitare la platea agli addetti a un determinato reparto o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, a condizione che nella comunicazione di apertura della procedura collettiva siano indicate sia le ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti dell&#8217;unità in questione, sia le ragioni per cui il datore ritenga di non potervi ovviare con il trasferimento ad unità produttive vicine. Tale informativa, infatti, è richiesta al fine di consentire ai sindacati di verificare l&#8217;effettiva necessità dei programmati licenziamenti.</p>
<p class="atext">Ove, al contrario, la comunicazione preveda un generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza specificazione delle unità produttive da sopprimere, come nel caso al vaglio della Suprema corte, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell&#8217;obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (Cassazione 22178/2018).</p>
<p class="atext">Sotto diverso profilo, i giudici ricordano che la delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di licenziamento deve essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale, adeguatamente esposte nella comunicazione di apertura della procedura, onde permettere alle associazioni sindacali di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l&#8217;esubero di personale e le unità lavorative che l&#8217;azienda intenda concretamente espellere.</p>
<p class="atext">La Cassazione, dunque, conferma il principio per cui, in siffatta ipotesi, ai fini dell&#8217;esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, non assume rilievo, di per sé, la circostanza che il mantenimento in servizio del lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con relativo aggravio di costi per l&#8217;azienda, in quanto la regola legale risponde all&#8217;esigenza di minimizzare l&#8217;impatto sociale della riorganizzazione, non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore in esubero preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro (Cassazione 17177/2013; 32387/2019).</p>
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		<title>Valide le pattuizioni ‘regolative&#8217; degli accordi sindacali conclusi all&#8217;esito della procedura di licenziamento collettivo</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/valide-le-pattuizioni-regolative-degli-accordi-sindacali-conclusi-allesito-della-procedura-di-licenziamento-collettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 23 Jun 2021 10:31:45 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[accordi sindacali]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento collettivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 23 giugno 2021 – Marco Tesoro L&#8217;accordo sindacale concluso all&#8217;esito della procedura di licenziamento collettivo può contenere anche clausole di contenuto immediatamente regolativo dei rapporti di lavoro.È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16917 del 15 giugno 2021. Leggi la versione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color" style="color: #f91104;"><strong>Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 23 giugno 2021 – Marco Tesoro</strong></p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;accordo sindacale concluso all&#8217;esito della procedura di licenziamento collettivo può contenere anche clausole di contenuto immediatamente regolativo dei rapporti di lavoro.<br />È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16917 del 15 giugno 2021.</p>
<p class="has-text-align-justify"><strong>Leggi la versione integrale dell’articolo pubblicata su <a rel="noreferrer noopener" href="http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contenzioso-e-giurisprudenza/2021-06-22/valide-pattuizioni-regolative-accordi-sindacali-conclusi-esito-procedura-licenziamento-collettivo-143736.php?uuid=AEsNOCS&amp;cmpid=nlql" target="_blank">Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore</a></strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img class="wp-image-2436" src="https://reillytesoro.files.wordpress.com/2021/06/cass-16917-2021.png?w=1024" alt="" /></figure>
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		<item>
		<title>Licenziamento collettivo: è irrilevante l’intenzione di licenziare secondo l’articolo 7 della legge 604/1966</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/licenziamento-collettivo-e-irrilevante-lintenzione-di-licenziare-secondo-larticolo-7-della-legge-604-1966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 08 Jun 2021 14:50:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento collettivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 4 giugno 2021 – Marco Tesoro L&#8217;avvio di molteplici procedure secondo l’articolo 7 della legge 604/1966, per le medesime motivazioni economiche, di per sé non rileva ai fini del calcolo del numero minimo di cinque recessi che impone l&#8217;apertura della procedura di licenziamento collettivo. È questo l&#8217;importante [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng/licenziamento-collettivo-e-irrilevante-lintenzione-di-licenziare-secondo-larticolo-7-della-legge-604-1966/">Licenziamento collettivo: è irrilevante l’intenzione di licenziare secondo l’articolo 7 della legge 604/1966</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng">Tesoro &amp; Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color" style="color:#f80303;">Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 4 giugno 2021 – Marco Tesoro</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;avvio di molteplici procedure secondo l’articolo 7 della legge 604/1966, per le medesime motivazioni economiche, di per sé non rileva ai fini del calcolo del numero minimo di cinque recessi che impone l&#8217;apertura della procedura di licenziamento collettivo. È questo l&#8217;importante principio che emerge dalla sentenza della Corte di cassazione 15118/2021.<br>Leggi la versione integrale dell’articolo pubblicata su <a rel="noreferrer noopener" href="http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contenzioso-e-giurisprudenza/2021-06-03/licenziamento-collettivo-e-irrilevante-intenzione-procedere-manifestata-la-comunicazione-ex-art-7-l-6041966-165759.php?uuid=AEqXosN" target="_blank">Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://reillytesoro.files.wordpress.com/2021/06/cass-15118-2021.png?w=1024" alt="" class="wp-image-2410" /></figure>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng/licenziamento-collettivo-e-irrilevante-lintenzione-di-licenziare-secondo-larticolo-7-della-legge-604-1966/">Licenziamento collettivo: è irrilevante l’intenzione di licenziare secondo l’articolo 7 della legge 604/1966</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng">Tesoro &amp; Partners</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Licenziamento collettivo: per la Cassazione valutazione elastica dei carichi di famiglia</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/licenziamento-collettivo-per-la-cassazione-valutazione-elastica-dei-carichi-di-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 14 May 2021 14:05:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[carichi di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento collettivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2021 – Marco Tesoro Il criterio di scelta dei carichi di famiglia va interpretato in via elastica – e onera il datore a valutare tutte le situazioni di fatto rilevanti – in quanto la ratio è di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng/licenziamento-collettivo-per-la-cassazione-valutazione-elastica-dei-carichi-di-famiglia/">Licenziamento collettivo: per la Cassazione valutazione elastica dei carichi di famiglia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng">Tesoro &amp; Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color" style="color:#f71004;">Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2021 – Marco Tesoro</p>



<p class="has-text-align-justify">Il criterio di scelta dei carichi di famiglia va interpretato in via elastica – e onera il datore a valutare tutte le situazioni di fatto rilevanti – in quanto la ratio è di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori in esubero, al fine di individuare quelli meno deboli socialmente. <br>Questi, in sintesi, i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 10996 del 26 aprile 2021<br>Leggi la versione integrale dell’articolo pubblicata su <a rel="noreferrer noopener" href="https://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contenzioso-e-giurisprudenza/2021-05-11/la-valutazione-carichi-famiglia-licenziamento-collettivo-la-cassazione-interpretazione-elastica-141953.php?uuid=AEhMOfH" target="_blank">Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://reillytesoro.files.wordpress.com/2021/06/schermata-2021-06-18-alle-10.26.17.png?w=1024" alt="" class="wp-image-2413" /></figure>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng/licenziamento-collettivo-per-la-cassazione-valutazione-elastica-dei-carichi-di-famiglia/">Licenziamento collettivo: per la Cassazione valutazione elastica dei carichi di famiglia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/eng">Tesoro &amp; Partners</a>.</p>
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