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	<title>nullità Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>Patto di non concorrenza: la variabilità del corrispettivo non è di per sé causa di nullità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 11:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato sul Sole24Ore &#8211; NT Lavoro &#8211; il 15/11/2022 La variabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, mentre occorre valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo (articolo 1346 del Codice [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><a href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/patto-non-concorrenza-variabilita-corrispettivo-non-e-per-se-causa-nullita-AEbLFzGC?cmpid=nl_ntLavoro&amp;refresh_ce=1?cmpid=nl_ntLavoro&amp;refresh_ce=1&amp;uuid=patto-non-concorrenza-variabilita-corrispettivo-non-e-per-se-causa-nullita-AEbLFzGC" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong>Pubblicato sul Sole24Ore &#8211; NT Lavoro &#8211; il 15/11/2022</strong> </a></span></h3>
<p><span>La variabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, mentre occorre valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo (articolo 1346 del Codice civile) e la nullità per insussistenza dello stesso (articolo 2125 del Codice civile) o per compenso simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato. </span></p>
<p><span>Così la Corte di cassazione</span>, con l&#8217;ordinanza 33424/2022.</p>
<p class="atext">Nel caso specifico, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in virtù della indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e senza alcun importo minimo garantito. In particolare, a fronte di un impegno di non concorrenza valido per 20 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, le parti avevano concordato un compenso annuo pari a 10.000 euro per 3 anni, da pagarsi in costanza di rapporto mediante due rate semestrali.</p>
<p class="atext">Secondo l&#8217;interpretazione del Tribunale meneghino, confermata in sede d&#8217;Appello, la nullità derivava dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come avvenuto, al dipendente non sarebbe spettato l&#8217;intero corrispettivo di 30.000 euro, bensì un importo collegato alla durata del rapporto di lavoro, quindi non determinato né determinabile.</p>
<p class="atext">La Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso della società non ritenendo chiaro l&#8217;iter logico-motivazionale seguito dai giudici di merito. Con riferimento alla determinabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza, la Corte ricorda che tale importo è diverso e distinto dalla retribuzione, perciò deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l&#8217;oggetto della prestazione dall&#8217;articolo 1346 del Codice civile . Sotto diverso profilo, la Corte ricorda che si configura la nullità in base all’articolo 2125 del Codice civile solo a seguito di una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto e a ogni circostanza del caso concreto.</p>
<p class="atext">Per la Suprema corte, quindi, operano su due piani distinti la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo e la nullità del patto per mancanza di corrispettivo o in caso di corrispettivo manifestatamente iniquo o sproporzionato (ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di legittimità).Rispetto a tali premesse, i giudici rilevano un&#8217;anomalia motivazionale nella sentenza impugnata, per essere pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato e operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità.</p>
<p class="atext">Infatti, secondo la Cassazione, «la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo anche conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull&#8217;ammontare del Pnc dovuto)». La sentenza impugnata non tiene adeguatamente distinte cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi – un vizio sotto l&#8217;aspetto della determinatezza o determinabilità dell&#8217;oggetto e l&#8217;altro sotto il profilo dell&#8217;ammontare del corrispettivo – e tale sovrapposizione genera incertezza sull&#8217;iter-logico seguito dal giudicante, che preclude un effettivo controllo sull&#8217;esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.</p>
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