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	<title>licenziamenti Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<description>Employment law firm</description>
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	<title>licenziamenti Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>Cessione d’azienda dissimulata: reintegrati presso il cessionario i dipendenti licenziati dal cedente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cessione d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato sul Sole24Ore – NT Lavoro – il 18/11/2022 Il caso esaminato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 33492 del 14 novembre 2022 trae origine da una procedura di licenziamento collettivo avviata per crisi aziendale, conclusa con accordo sindacale in cui si dava atto dell&#8217;intenzione della società di licenziare tutti i dipendenti, in vista della cessazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Pubblicato sul Sole24Ore – NT Lavoro – il 18/11/2022</strong></span></h3>
<p><span>Il caso esaminato dalla Corte di cassazione con la </span>sentenza n. 33492 del 14 novembre 2022<span> trae origine da una procedura di licenziamento collettivo avviata per crisi aziendale, conclusa con accordo sindacale in cui si dava atto dell&#8217;intenzione della società di licenziare tutti i dipendenti, in vista della cessazione definitiva dell&#8217;attività.</span><br />
<span>Un mese dopo aver intimato i licenziamenti, la società cedeva tuttavia in affitto l&#8217;azienda a una newco all&#8217;uopo costituita.</span><br />
<span>Ad avviso del Tribunale, l&#8217;attività della società non era mai stata cessata e il contratto d&#8217;affitto d&#8217;azienda dissimulava in realtà un trasferimento d&#8217;azienda sulla base dell’articolo 2112 del codice civile, stante l&#8217;identità di oggetto sociale della cedente e della cessionaria, l&#8217;utilizzo da parte della cessionaria degli stessi stabilimenti e beni aziendali della cedente, lo svolgimento dell&#8217;attività con gli stessi clienti e fornitori.</span><br />
<span>L&#8217;aver omesso le reali intenzioni della società nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo inficiava l&#8217;intero iter della procedura, stante la violazione dell&#8217;obbligo di fornire le informazioni ex articolo 4, comma 3, legge 223/1991, con conseguente illegittimità dei licenziamenti.</span><br />
<span>I rapporti di lavoro illegittimamente cessati dalla cedente, dunque, dovevano considerarsi in essere al momento della stipula del contratto di affitto e proseguiti con la cessionaria, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 2112 codice civile.</span><br />
<span>La sentenza del Tribunale, confermata integralmente in Corte d&#8217;appello, veniva impugnata in cassazione da cedente e cessionario, che negavano la sussistenza di una cessione d&#8217;azienda e sostenevano che il passaggio dei lavoratori alla cessionaria presupponeva, in ogni caso, l&#8217;esistenza dei rapporti di lavoro al momento del trasferimento.</span><br />
<span>In merito alla sussistenza di un trasferimento d&#8217;azienda, la Corte di legittimità rileva come i ricorrenti non abbiano contestato la complessa <em>ratio decidendi</em> della sentenza impugnata, che ha ritenuto l&#8217;intera operazione di licenziamento collettivo, di cessazione dell&#8217;attività e di affitto di azienda, elusiva delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 2112 del codice civile.</span><br />
<span>Per la cassazione, nessun pregio può attribuirsi alla sfasatura temporale tra la cessazione dell&#8217;attività della cedente e la costituzione della cessionaria – come rilevato dai ricorrenti – atteso che, dal punto di vista logico e giuridico, la conclusione del contratto di affitto di azienda presuppone necessariamente la contemporanea esistenza dei due soggetti giuridici.</span><br />
<span>Sotto diverso profilo, richiamando il proprio consolidato orientamento, gli Ermellini rilevano che i rapporti di lavoro illegittimamente cessati prima del trasferimento d&#8217;azienda proseguono con il cessionario «senza che rilevi l&#8217;anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d&#8217;azienda», salva la possibilità per il cessionario di opporre le eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate da quest&#8217;ultimo e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti ed in favore del lavoratore (v. Cassazione 4130 del 2014; Cassazione 5507 del 2011).</span></p>
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		<title>Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: necessaria una riforma del jobs act per garantire tutele adeguate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 08:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[jobsAct]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte Costituzionale sentenza n. 183 depositata il 22 luglio 2022 Risulta ormai indifferibile una riforma della disciplina relativa all&#8217;indennità risarcitoria prevista dal c.d. Jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa in materia &#8220;non sarebbe tollerabile&#8221; e indurrebbe la Corte costituzionale, laddove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Corte Costituzionale sentenza n. 183 depositata il 22 luglio 2022</em></p>
<p>Risulta ormai indifferibile una riforma della disciplina relativa all&#8217;indennità risarcitoria prevista dal c.d. Jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa in materia &#8220;<em>non sarebbe tollerabile</em>&#8221; e indurrebbe la Corte costituzionale, laddove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà rappresentate in sentenza.</p>
<p>E&#8217; il monito che la Consulta ha rivolto al legislatore nella sentenza n. 183 depositata il 22 luglio 2022, pur dichiarando inammissibili le censure del Tribunale di Roma sull’indennità prevista dal Jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.</p>
<p>Per la Corte, infatti, un’indennità come quella determinata dal D. Lgs 23/2015 entro l’esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità &#8220;<em>vanifica l’esigenza di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un’efficace deterrenza, che consideri tutti i criteri rilevanti enucleati dalle pronunce di questa Corte e concorra a configurare il licenziamento come extrema ratio&#8221;.</em><em><br />
</em>Senza contare che il limitato scarto tra il minimo e il massimo individuati &#8220;<em>conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, che, a ben vedere, non rispecchia di per sé l’effettiva forza economica del datore di lavoro, né la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete&#8221;.</em></p>
<p><em><br />
</em>Di fatto, il limite uniforme e invalicabile di sei mensilità, che si applica a datori di lavoro imprenditori e non, opera in riferimento ad attività tra loro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti occupati, dato, questo, &#8220;<em>sprovvisto di per sé di una significativa valenza</em>&#8220;.</p>
<p>In conclusione, prosegue la Corte Costituzionale, un sistema siffatto non attua quell’equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, che rappresenta la funzione primaria di un’efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi.</p>
<p>Si deve riconoscere, pertanto, “<em>l’effettiva sussistenza del vulnus denunciato dal rimettente e si deve affermare la necessità che l’ordinamento si doti di rimedi adeguati per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro che hanno in comune il dato numerico dei dipendenti</em>”.<br />
Al vulnus riscontrato, tuttavia, come si legge in sentenza, non può porre rimedio la Corte ma spetta al legislatore intervenire.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com/licenziamenti-illegittimi-nelle-piccole-imprese-necessaria-una-riforma-del-jobs-act-per-garantire-tutele-adeguate/">Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: necessaria una riforma del jobs act per garantire tutele adeguate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://tesoroandpartners.com">Tesoro &amp; Partners</a>.</p>
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