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	<title>INPS Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>La rinuncia del lavoratore al preavviso non è opponibile nei confronti dell’INPS</title>
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		<pubDate>Wed, 19 May 2021 11:32:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;obbligazione contributiva legata all&#8217;indennità sostitutiva del preavviso è dovuta a prescindere dall&#8217;effettiva corresponsione dell&#8217;indennità e dalla rinuncia del lavoratore Corte di Cassazione sentenza 13 maggio 2021, n. 12932 Sul fatto costitutivo dell&#8217;obbligazione contributiva &#8211; che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege &#8211; non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli [&#8230;]</p>
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<p class="has-text-color" style="color:#f71004;">L&#8217;obbligazione contributiva legata all&#8217;indennità sostitutiva del preavviso è dovuta a prescindere dall&#8217;effettiva corresponsione dell&#8217;indennità e dalla rinuncia del lavoratore </p>



<p><em>Corte di Cassazione sentenza 13 maggio 2021, n. 12932</em></p>



<p class="has-text-align-justify">Sul fatto costitutivo dell&#8217;obbligazione contributiva &#8211; che ha natura di obbligazione pubblica nascente <em>ex lege</em> &#8211; non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l&#8217;obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.<br>Così la Corte di Cassazione con la sentenza del 13 maggio 2021, n. 12932.<br><br>Il caso trae origine dal licenziamento disposto da un noto istituto di credito italiano nei confronti di 90 dirigenti, i quali successivamente stipulavano un accordo transattivo con cui veniva concordata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in luogo del licenziamento e la rinuncia all&#8217;indennità sostitutiva del preavviso.<br>L&#8217;I.N.P.S. pretendeva il pagamento dei contributi sull&#8217;indennità sostitutiva del preavviso dovuta (e non corrisposta) dal datore di lavoro, il quale si opponeva in virtù dell&#8217;accordo transattivo sottoscritto con tutti i lavoratori coinvolti.<br>La Corte d&#8217;Appello, investita della questione, rigettava le domande di accertamento negativo proposte dal datore di lavoro, confermando la legittimità delle pretese dell&#8217;I.N.P.S..<br>Per la Corte territoriale, i rapporti di lavoro in esame si erano precedentemente risolti con il&nbsp;licenziamento dei dirigenti, con effetto dal ricevimento della lettera di recesso e con comunicazione del diritto all’indennità di mancato preavviso. Posto che il licenziamento aveva già prodotto l’effetto risolutivo del rapporto lavorativo, l’indennità di mancato preavviso, espressamente riconosciuta dalla società all&#8217;atto di intimazione del recesso, costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale&nbsp;soggetto ad obbligazione contributiva.<br>Per la Corte d’Appello, quindi, era irrilevante a tal fine la scrittura privata sottoscritta, da ciascun dirigente licenziato, qualche settimana dopo l&#8217;intimazione del licenziamento, e con la quale veniva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con esplicita rinuncia dei lavoratori ad ogni ulteriore pretesa, compresi il preavviso o l’indennità sostitutiva del preavviso, ed un&#8217;implicita rinuncia ad impugnare il licenziamento.<br><br>La Corte di Cassazione con la sentenza in esame conferma la decisione della Corte distrettuale.<br>Per gli Ermellini, «<em>sul fatto costitutivo dell&#8217;obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l&#8217;obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale</em>».<br>E così, prosegue la Suprema Corte, «<em>l&#8217;espressione di una diversa volontà, tra datore di lavoro e lavoratore, non può esplicare neanche effetti riflessi (effetti che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla posizione dell&#8217;INPS, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione</em>».<br>Ebbene, persegue la sentenza in esame, l&#8217;assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell’indennità (v., fra le altre, Cass. nn. 5974 del 1984, 13395 del 1999, 9895 del 2016). E&#8217; nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia, prosegue la sentenza in esame, «<em>che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull&#8217;obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS) (v., fra le altre, Cass. n. 17670 del 2007)</em>».<br>Con l&#8217;intimazione del licenziamento, l’indennità sostitutiva del preavviso rientra pertanto nel novero di &#8220;tutto ciò che ha diritto di ricevere&#8221; il lavoratore e viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile, per quanto detto, all&#8217;effettiva erogazione e, dunque, all&#8217;argomento difensivo dell&#8217;essere o meno entrata nel patrimonio del lavoratore.</p>
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