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	<title>indennità Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<description>Employment law firm</description>
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	<title>indennità Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>La dichiarazione di fallimento non scioglie ope legis il contratto di agenzia</title>
		<link>https://tesoroandpartners.com/la-dichiarazione-di-fallimento-non-scioglie-ope-legis-il-contratto-di-agenzia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 16:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[ammissione al passivo]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela”. Così la Corte di cassazione, con [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela</em>”.</p>
<p>Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10046 del 14 aprile 2023.</p>
<p>Il caso affrontato con la pronuncia in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di un agente, dell’ordinanza che cristallizzava lo stato passivo del fallimento della società per la quale svolgeva la propria attività, a cui lo stesso era stato ammesso con riguardo a crediti provvigionali ma escluso per tutti gli altri emolumenti ed in particolare per l’indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso.</p>
<p>Secondo il Tribunale, l’esclusione di dette indennità era motivata dallo scioglimento <em>ope legis</em> del contratto di agenzia per il fallimento del preponente dovuto dall’inapplicabilità, attesa la natura fiduciaria del rapporto di preposizione, della regola generale di sospensione dei rapporti pendenti sancita dall’art. 72 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (c.d. Legge Fallimentare) secondo il quale l’esecuzione del contratto, di cui una delle parti è dichiarata fallita, rimane sospesa fintanto che la curatela, autorizzata dal comitato dei creditori, non dichiari di volervi subentrare.</p>
<p>Così decidendo, il Tribunale assimilava il rapporto di agenzia al contratto di mandato, applicandovi, pertanto, l’art. 78 della citata legge – il quale prevedeva, prima della riforma, lo scioglimento del contratto in caso di fallimento di una delle due parti.</p>
<p>La Corte di Cassazione, investita della questione, dopo aver riconosciuto la discordanza delle posizioni in giurisprudenza e dottrina circa l’applicabilità al rapporto di agenzia dell’art. 72 ovvero dell’art. 78 della Legge fallimentare, ha ribadito quelli che sono i caratteri distintivi ai fini della classificazione di un rapporto come mandato e come agenzia, individuabili nella stabilità e nella natura dell’incarico. Il contratto di agenzia, infatti, prevede l’esecuzione di un’attività in maniera stabile e continuativa a differenza del contratto di mandato che concerne un’attività svolta senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica.</p>
<p>Dunque, prosegue la Corte, al contratto di mandato possono applicarsi in via analogica solo quelle disposizioni relative al contratto di agenzia che non postulino un carattere stabile e predeterminato del rapporto (es. relative alle provvigioni) e non anche quelle che lo presuppongano, come le indennità legate alla cessazione del rapporto di lavoro (preavviso e suppletiva di clientela).</p>
<p>La Corte conclude chiarendo altresì che, quand’anche fosse ritenuta applicabile al rapporto di agenzia la disciplina prevista per il contratto di mandato dall’art. 78 L. fall., applicabile <em>ratione temporis</em>, comunque lo scioglimento del contratto, <em>ipso iure</em>, avverrebbe solo in caso di fallimento del mandatario (dunque dell’agente) e non anche del mandante, ovvero del preponente.</p>
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		<title>Il dirigente che sceglie di non fruire delle ferie perde il diritto all’indennità sostitutiva</title>
		<link>https://tesoroandpartners.com/il-dirigente-che-decide-di-non-fruire-delle-ferie-perde-il-diritto-allindennita-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 14:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15952 dell’8 giugno 2021 Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15952 dell’8 giugno 2021</em></p>



<p class="has-text-align-justify">Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.<br>Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15952 dell’8 giugno 2021.<br>Con tale ordinanza la Corte di Cassazione dapprima rileva come il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, e ripreso dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2 che alla direttiva ha dato attuazione, «<em>è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un&#8217;indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche</em>».<br>Da ciò discende, prosegue la Suprema Corte, che «<em>l&#8217;eccezione al principio, prevista nella seconda parte delle disposizioni sopra richiamate, opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l&#8217;effettiva fruizione; una diversa interpretazione finirebbe per rendere di fatto inoperante la regola generale, risolvendosi nella previsione di una indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto</em>».<br>Ciò, peraltro, non significa, si legge nell’ordinanza, «<em>che il lavoratore, al quale il godimento delle ferie non sia stato in effetti garantito, resti privo di tutela, perché sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, potrà invocare la tutela civilistica e far valere l&#8217;inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate e non gli abbia consentito di recuperare le energie psico-fisiche</em>».<br>Tuttavia, conclude la Corte di Cassazione «<em>l&#8217;inadempimento deve essere addebitabile al soggetto nei cui confronti l&#8217;azione di danno viene esperita e pertanto è necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro</em>».<br>E così “<em>questa condizione non si verifica nel caso in cui il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell&#8217;azienda, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell&#8217;impresa, non lo eserciti; in detta ipotesi, infatti, salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un&#8217;autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore</em>».<br>Infine, quanto all’onere probatorio l’ordinanza in esame richiama il proprio orientamento secondo cui «<em>ex art. 2697 cpv. c.c. il potere &#8211; in capo al dirigente &#8211; di scegliere da se stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l&#8217;esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra contro eccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente (Cass. 14.3.2016 n. 4920)</em>».</p>
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