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	<title>gruppo societario Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<description>Employment law firm</description>
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	<title>gruppo societario Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>Centro unico di imputazione di interesse, il licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i dipendenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo societario]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato su Sole24Ore – NT Lavoro – il 10/11/2022. Quando si configura in concreto un unico soggetto datoriale tra più società, la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i lavoratori dell&#8217;unico complesso aziendale scaturito da tale integrazione, pur in assenza di prova dell&#8217;utilizzo promiscuo delle attività dei dipendenti effettivamente licenziati. Così la Corte di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="color: #ff0000;">Pubblicato su Sole24Ore – NT Lavoro – il 10/11/2022.</span></strong></h3>
<p>Quando si configura in concreto un unico soggetto datoriale tra più società, la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i lavoratori dell&#8217;unico complesso aziendale scaturito da tale integrazione, pur in assenza di prova dell&#8217;utilizzo promiscuo delle attività dei dipendenti effettivamente licenziati.</p>
<p>Così la Corte di cassazione, con l&#8217;ordinanza 32834 dell&#8217;8 novembre 2022.</p>
<p>Il caso trae origine dal licenziamento di una dipendente di una compagnia aerea all&#8217;esito di procedura in base agli articoli 4 e 24, della legge 223/1991, che ne contestava la legittimità sostenendo che la procedura avrebbe dovuto coinvolgere anche il personale della società controllante, da considerare contitolare del rapporto di lavoro.</p>
<p>Il Tribunale, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale tra le società citate, dichiarava l&#8217;illegittimità del licenziamento in virtù dell&#8217;obbligo datoriale di selezionare i lavoratori da licenziare nell&#8217;ambito dell&#8217;intero complesso aziendale, con sentenza confermata in Corte d&#8217;appello.</p>
<p>Le società ricorrevano in cassazione, contestando il principio per cui bastasse l&#8217;integrazione tra le attività della controllante e della controllata per rilevare il centro unico di imputazione di interesse e la contitolarità dei rapporti di lavoro, né a tale conclusione poteva giungersi in virtù dell&#8217;utilizzo di contratti di «wet lease».</p>
<p>Sotto diverso profilo, i ricorrenti sostenevano la legittimità del licenziamento stante la mancata prova dell&#8217;utilizzo promiscuo delle prestazioni lavorative della dipendente licenziata, la quale, effettivamente, non aveva mai svolto attività lavorative presso la controllante.</p>
<p>La Corte di cassazione, investita della questione, ricorda che il collegamento economico-funzionale tra imprese del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro intercorso con una di esse si debbano estendere anche alle altre, essendo configurabile l&#8217;esistenza di un unico centro d’imputazione di interessi in presenza di i) unicità della struttura organizzativa e produttiva, ii) integrazione tra le varie attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune, iii) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune e iv) l&#8217;utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società, svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di vari imprenditori (Cassazione 1507/2021, Cassazione 19023/2017).</p>
<p>Nel caso di specie, tali criteri erano stati correttamente rilevati dalla Corte di merito stante, tra le altre, l&#8217;assegnazione dell&#8217;operatività di volo dalla controllata alla controllante, l&#8217;utilizzo di contratti di «wet lease» tra le due società, l&#8217;utilizzo da parte della controllante di personale proveniente dalla controllata attraverso distacchi e mediante «job posting» (assunzione ex novo previa risoluzione del contratto con la controllata), l&#8217;utilizzo di equipaggi misti.</p>
<p>Infine, si evidenzia come per gli Ermellini risulti priva di pregio la tesi principale dei ricorrenti per cui la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare in giudizio l&#8217;uso promiscuo della propria attività lavorativa da parte di entrambe le società.</p>
<p>A questo proposito, infatti, la Suprema corte ricorda che la compenetrazione tra strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti implica la riferibilità della prestazione di lavoro a un soggetto unitario e «rende non decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore», escludendo la configurabilità di un simile onere probatorio in capo al lavoratore.</p>
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