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	<title>auto aziendale Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>Legittimo il licenziamento per gravi infrazioni alla guida dell’auto aziendale</title>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2021 20:02:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Integra&#160;giusta causa di licenziamento una&#160;grave violazione del codice della strada&#160;– per ragioni estranee al servizio – da parte di un dipendente&#160;alla guida dell’auto aziendale Corte di Cassazione,&#160;sezione lavoro, sentenza n. 9304 del 07 aprile 2021 Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore per gravi violazioni del codice della strada [&#8230;]</p>
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<p class="has-text-align-justify has-text-color" style="color:#fc0303;">Integra&nbsp;giusta causa di licenziamento una&nbsp;grave violazione del codice della strada&nbsp;– per ragioni estranee al servizio – da parte di un dipendente&nbsp;alla guida dell’auto aziendale</p>



<p class="has-text-align-justify"><em>Corte di Cassazione,&nbsp;sezione lavoro, sentenza n. 9304 del 07 aprile 2021</em></p>



<p class="has-text-align-justify">Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore per gravi violazioni del codice della strada &#8211; immettendosi all&#8217;altezza dell&#8217;incrocio tra due strade, su un viadotto contromano con rischio di procurare un incidente &#8211; mentre si trovava alla guida dell&#8217;auto di servizio, reagendo al controllo degli agenti della Polizia Stradale, adducendo inesistenti ragioni di servizio che avrebbero giustificato la sua violazione e utilizzando il nome della società datrice a fini propri utilitaristici.<br>Il lavoratore impugnava il licenziamento avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, che con sentenza confermata in Corte d&#8217;Appello rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento datoriale ricorrendo i presupposti della giusta causa di licenziamento, pur non essendo la condotta del ricorrente ricompresa tra quei comportamenti tipizzati dalle previsioni del CCNL applicato come integranti la giusta causa di licenziamento.<br><br>La Suprema Corte, investita della questione, ha confermato la sentenza della Corte d&#8217;Appello rilevando che «<em>la tipizzazione contrattuale collettiva di &#8220;giusta causa” ha una valenza meramente esemplificativa, non preclusiva della sua valutazione in ordine all’idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, all&#8217;irreparabile rottura del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore</em>».<br>Ben può, prosegue la Suprema Corte, «<em>il giudice far riferimento alle valutazioni delle parti sociali di gravità di determinate condotte come espressive di criteri di normalità (Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906;&nbsp;Cass. 4 aprile 2017, n. 8718, in motivazione), dovendo appunto &#8220;tenerne conto&#8221;, anche a norma della&nbsp;L. n. 183 del 2010, articolo 30, comma 3&nbsp;(Cass. 19 luglio 2019, n. 19578): con il solo limite di non potere, qualora un determinato comportamento del lavoratore addotto dal datore di lavoro a giusta causa di licenziamento sia previsto dal contratto collettivo integrare una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, farne oggetto di un&#8217;autonoma valutazione di maggior gravita&#8217; (Cass. 17 giugno 2011, n. 13353;&nbsp;Cass. 7 maggio 2015, n. 9223;&nbsp;Cass. 7 maggio 2020, n. 8621)</em>».<br>In forza di tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.</p>
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