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	<title>patto di non concorrenza Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<title>patto di non concorrenza Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<item>
		<title>Valido il patto di non concorrenza che lega il corrispettivo alla durata del rapporto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 16 Jan 2026 10:59:32 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>
		<category><![CDATA[patto di non concorrenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato su: Il Sole24Ore &#8211; Nt Lavoro &#8211; 12/01/2026 Leggi qui &#160;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="color: #ff0000;">Pubblicato su: Il Sole24Ore &#8211; Nt Lavoro &#8211; 12/01/2026</span></strong></h3>
<h3><strong><a href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/valido-patto-non-concorrenza-che-lega-corrispettivo-durata-rapporto-AImhZlp?cmpid=nl_ntLavoro" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000;">Leggi qui</span></a></strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Patto di non concorrenza: la variabilità del corrispettivo non è di per sé causa di nullità</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/patto-di-non-concorrenza-la-variabilita-del-corrispettivo-non-e-di-per-se-causa-di-nullita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 16 Nov 2022 11:57:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[patto di non concorrenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato sul Sole24Ore &#8211; NT Lavoro &#8211; il 15/11/2022 La variabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, mentre occorre valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo (articolo 1346 del Codice [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><a href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/patto-non-concorrenza-variabilita-corrispettivo-non-e-per-se-causa-nullita-AEbLFzGC?cmpid=nl_ntLavoro&amp;refresh_ce=1?cmpid=nl_ntLavoro&amp;refresh_ce=1&amp;uuid=patto-non-concorrenza-variabilita-corrispettivo-non-e-per-se-causa-nullita-AEbLFzGC" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong>Pubblicato sul Sole24Ore &#8211; NT Lavoro &#8211; il 15/11/2022</strong> </a></span></h3>
<p><span>La variabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, mentre occorre valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo (articolo 1346 del Codice civile) e la nullità per insussistenza dello stesso (articolo 2125 del Codice civile) o per compenso simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato. </span></p>
<p><span>Così la Corte di cassazione</span>, con l&#8217;ordinanza 33424/2022.</p>
<p class="atext">Nel caso specifico, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in virtù della indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e senza alcun importo minimo garantito. In particolare, a fronte di un impegno di non concorrenza valido per 20 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, le parti avevano concordato un compenso annuo pari a 10.000 euro per 3 anni, da pagarsi in costanza di rapporto mediante due rate semestrali.</p>
<p class="atext">Secondo l&#8217;interpretazione del Tribunale meneghino, confermata in sede d&#8217;Appello, la nullità derivava dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come avvenuto, al dipendente non sarebbe spettato l&#8217;intero corrispettivo di 30.000 euro, bensì un importo collegato alla durata del rapporto di lavoro, quindi non determinato né determinabile.</p>
<p class="atext">La Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso della società non ritenendo chiaro l&#8217;iter logico-motivazionale seguito dai giudici di merito. Con riferimento alla determinabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza, la Corte ricorda che tale importo è diverso e distinto dalla retribuzione, perciò deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l&#8217;oggetto della prestazione dall&#8217;articolo 1346 del Codice civile . Sotto diverso profilo, la Corte ricorda che si configura la nullità in base all’articolo 2125 del Codice civile solo a seguito di una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto e a ogni circostanza del caso concreto.</p>
<p class="atext">Per la Suprema corte, quindi, operano su due piani distinti la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo e la nullità del patto per mancanza di corrispettivo o in caso di corrispettivo manifestatamente iniquo o sproporzionato (ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di legittimità).Rispetto a tali premesse, i giudici rilevano un&#8217;anomalia motivazionale nella sentenza impugnata, per essere pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato e operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità.</p>
<p class="atext">Infatti, secondo la Cassazione, «la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo anche conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull&#8217;ammontare del Pnc dovuto)». La sentenza impugnata non tiene adeguatamente distinte cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi – un vizio sotto l&#8217;aspetto della determinatezza o determinabilità dell&#8217;oggetto e l&#8217;altro sotto il profilo dell&#8217;ammontare del corrispettivo – e tale sovrapposizione genera incertezza sull&#8217;iter-logico seguito dal giudicante, che preclude un effettivo controllo sull&#8217;esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.</p>
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		<title>Sempre illegittimo il recesso datoriale dal patto di non concorrenza in costanza di rapporto</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/sempre-illegittimo-il-recesso-datoriale-dal-patto-di-non-concorrenza-in-costanza-di-rapporto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 Sep 2021 16:32:14 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione, ordinanza 1° settembre 2021, n. 23723 La facoltà datoriale di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, pertanto è irrilevante che il recesso sia stato notificato anni prima rispetto alla cessazione del rapporto Nel caso di specie, società e lavoratrice stipulavano un patto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><br><em>Corte di Cassazione, ordinanza 1° settembre 2021, n. 23723</em></p>



<p class="has-text-align-justify has-text-color" style="color:#f30101;">La facoltà datoriale di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, pertanto è irrilevante che il recesso sia stato notificato anni prima rispetto alla cessazione del rapporto</p>



<p class="has-text-align-justify">Nel caso di specie, società e lavoratrice stipulavano un patto di non concorrenza che prevedeva la facoltà datoriale di recesso unilaterale, facoltà esercitata dalla società in costanza di rapporto, in particolare sei anni prima della cessazione del rapporto di lavoro. <br>La lavoratrice ricorreva giudizialmente per l&#8217;ottenimento del compenso pattuito per gli obblighi di non concorrenza, adducendo la nullità della clausola di recesso unilaterale datoriale per contrasto con norme imperative. <br>La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia con cui era stata respinta la domanda della lavoratrice, sul presupposto che nella fattispecie, il contrasto con le norme imperative non era ravvisabile perché il datore di lavoro aveva esercitato il diritto di recesso ben sei anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per cui la lavoratrice non aveva subito alcun sacrificio, in relazione alla facoltà di riorganizzare il proprio futuro lavorativo.<br>La lavoratrice ricorreva in Cassazione che ne accoglieva il ricorso ribaltando le decisioni dei giudici di merito.<br>E così, secondo la Suprema Corte, la circostanza per cui “<em>il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell&#8217;art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l&#8217;obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo (cfr. Cass. n. 3 del 2018)</em>”.<br>Di conseguenza, non è condivisibile per la Cassazione “<em>l&#8217;assunto della Corte territoriale secondo cui, la circostanza che il recesso fosse avvenuto in costanza di rapporto di lavoro, addirittura diversi anni prima (oltre sei) dallo scioglimento dello stesso, non concretizzava alcuna compressione della libertà del lavoratore di progettare il proprio futuro lavorativo</em>”.<br>Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice e cassa con rinvio la decisione della corte di merito.</p>
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