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	<title>fallimento Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<description>Employment law firm</description>
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	<title>fallimento Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>La dichiarazione di fallimento non scioglie ope legis il contratto di agenzia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 24 Apr 2023 16:01:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[ammissione al passivo]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela”. Così la Corte di cassazione, con [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela</em>”.</p>
<p>Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10046 del 14 aprile 2023.</p>
<p>Il caso affrontato con la pronuncia in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di un agente, dell’ordinanza che cristallizzava lo stato passivo del fallimento della società per la quale svolgeva la propria attività, a cui lo stesso era stato ammesso con riguardo a crediti provvigionali ma escluso per tutti gli altri emolumenti ed in particolare per l’indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso.</p>
<p>Secondo il Tribunale, l’esclusione di dette indennità era motivata dallo scioglimento <em>ope legis</em> del contratto di agenzia per il fallimento del preponente dovuto dall’inapplicabilità, attesa la natura fiduciaria del rapporto di preposizione, della regola generale di sospensione dei rapporti pendenti sancita dall’art. 72 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (c.d. Legge Fallimentare) secondo il quale l’esecuzione del contratto, di cui una delle parti è dichiarata fallita, rimane sospesa fintanto che la curatela, autorizzata dal comitato dei creditori, non dichiari di volervi subentrare.</p>
<p>Così decidendo, il Tribunale assimilava il rapporto di agenzia al contratto di mandato, applicandovi, pertanto, l’art. 78 della citata legge – il quale prevedeva, prima della riforma, lo scioglimento del contratto in caso di fallimento di una delle due parti.</p>
<p>La Corte di Cassazione, investita della questione, dopo aver riconosciuto la discordanza delle posizioni in giurisprudenza e dottrina circa l’applicabilità al rapporto di agenzia dell’art. 72 ovvero dell’art. 78 della Legge fallimentare, ha ribadito quelli che sono i caratteri distintivi ai fini della classificazione di un rapporto come mandato e come agenzia, individuabili nella stabilità e nella natura dell’incarico. Il contratto di agenzia, infatti, prevede l’esecuzione di un’attività in maniera stabile e continuativa a differenza del contratto di mandato che concerne un’attività svolta senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica.</p>
<p>Dunque, prosegue la Corte, al contratto di mandato possono applicarsi in via analogica solo quelle disposizioni relative al contratto di agenzia che non postulino un carattere stabile e predeterminato del rapporto (es. relative alle provvigioni) e non anche quelle che lo presuppongano, come le indennità legate alla cessazione del rapporto di lavoro (preavviso e suppletiva di clientela).</p>
<p>La Corte conclude chiarendo altresì che, quand’anche fosse ritenuta applicabile al rapporto di agenzia la disciplina prevista per il contratto di mandato dall’art. 78 L. fall., applicabile <em>ratione temporis</em>, comunque lo scioglimento del contratto, <em>ipso iure</em>, avverrebbe solo in caso di fallimento del mandatario (dunque dell’agente) e non anche del mandante, ovvero del preponente.</p>
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		<title>Esclusione dal passaggio diretto dei lavoratori eccedentari in caso di fallimento del cedente</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/esclusione-dal-passaggio-diretto-dei-lavoratori-eccedentari-in-caso-di-fallimento-del-cedente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 22 Sep 2021 15:32:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento d'azienda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 settembre 2021 n. 24691 «Nell&#8217;ipotesi di trasferimento d&#8217;azienda, ai fini dell&#8217;operatività degli effetti previsti dall&#8217;art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto [&#8230;]</p>
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<p></p>



<p><em>Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 settembre 2021 n. 24691</em></p>



<p class="has-text-align-justify">«<em>Nell&#8217;ipotesi di trasferimento d&#8217;azienda, ai fini dell&#8217;operatività degli effetti previsti dall&#8217;art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non accorre il requisito della cessazione dell&#8217;attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria</em>»<br>Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24691 del 14 settembre 2021.<br>Nel caso di specie la società cedente era stata dichiarata fallita ma il servizio pubblico locale dalla stessa fornito non era stato mai interrotto (essendo stato stipulato, dapprima, un contratto di affitto di azienda tra la cedente e la cessionaria e poi una cessione di ramo di azienda tra le stesse parti). Sulla base di tale presupposto, ossia la mancata interruzione del servizio, la Corte di Appello aveva ritenuto che i lavoratori della cedente dovessero ritenersi trasferiti presso la società cessionaria, dovendosi applicare l&#8217;art. 2112 c.c., non potendo ritenersi ricorrenti i requisiti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, per derogare alla disciplina che impone la continuità dei rapporti di lavoro. Per la Corte d’Appello nella sentenza impugnata il citato comma 5 dell’art. 47, andava interpretato nel senso che, anche in caso di dichiarazione di fallimento, fosse necessario che l&#8217;attività non fosse continuata.<br>La Corte di Cassazione con la sentenza in esame cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello.<br>La Suprema Corte rileva in via preliminare come le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d&#8217;impresa dagli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/23/CE “<em>sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l&#8217;impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d&#8217;insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un&#8217;autorità pubblica competente</em>”.<br>E così, prosegue la Suprema Corte “<em>in coerenza con la normativa di fonte comunitaria e di diritto interno le procedure fallimentari concernenti le imprese cedenti rientrano pienamente (ed anzi prioritariamente) nel campo di applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (e, corrispondentemente, nel paragrafo 1 dell&#8217;art., 5, della Direttiva 2001/23/CE) essendo ontologicamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione della società dichiarata fallita, rappresentando &#8211; eventuali segmenti di prosecuzione dell&#8217;attività imprenditoriale, quali l&#8217;affitto o la vendita del ramo di azienda &#8211; solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai creditori</em>”. Nell&#8217;ambito della procedura fallimentare, prosegue la Corte, la eventuale continuazione dell&#8217;impresa non è più nella sua piena esplicazione ed è, comunque, sempre finalizzata alla esclusiva liquidazione dei beni.<br>Pertanto “<em>nel contesto dell&#8217;art. 47, comma 5, L. n. 428\90 in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l&#8217;esclusione delle tutele di cui all&#8217;art. 2112 c.c., salvo che l&#8217;accordo preveda condizioni di miglior favore (la regola è dunque l&#8217;inapplicabilità, salvo deroghe); diversamente, nell&#8217;ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente che non abbiano come finalità la liquidazione dei beni il comma 4-bis prevede, come regola, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2112 c.c., e, dunque, l&#8217;accordo con le organizzazioni sindacali non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro ma può riguardare esclusivamente le &#8220;condizioni di lavoro&#8221;, nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito</em>”.<br>Condizione essenziale per l’esclusione dell’ambito d’applicazione dell’art. 2112 c.c. è dunque per la Corte di Cassazione l’assenza della continuazione dell’attività o la limitazione della stessa alla mera liquidazione del patrimonio. <br>Alla luce di quanto precede nel caso di specie la Suprema Corte accoglie il ricorso della società cessionaria, dichiarando che la stessa non ha alcun obbligo di riassunzione dei dipendenti dell’impresa cedente dichiarata fallita.</p>
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