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	<title>dirigente Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<title>dirigente Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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	<item>
		<title>Nulla osta anche per il trasferimento del dirigente pubblico per incompatibilità ambientale</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/nulla-osta-anche-per-il-trasferimento-del-dirigente-pubblico-per-incompatibilita-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 05 Jul 2022 12:40:04 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gruppo 24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato su Sole24Ore – NT Lavoro – il 05/07/2022. Antisindacale il trasferimento del dirigente pubblico disposto senza il previo nulla osta delle OO.SS di appartenenza, pur in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento ai sensi dell&#8217;articolo 2103 del Codice civile. Così la Corte di cassazione con l&#8217;ordinanza 20827 del 30 giugno [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Pubblicato su Sole24Ore – NT Lavoro – il 05/07/2022.</strong></span></h3>
<p>Antisindacale il trasferimento del dirigente pubblico disposto senza il previo nulla osta delle OO.SS di appartenenza, pur in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento ai sensi dell&#8217;articolo 2103 del Codice civile.</p>
<p>Così la <a href="https://plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=38915271#/showdoc/38915271/?ref=free">Corte di cassazione con l&#8217;ordinanza 20827 del 30 giugno 2022</a>.</p>
<p>Il caso trae origine dal trasferimento di un dirigente dell&#8217;agenzia delle Dogane e dei Monopoli – componente della Rsu dell&#8217;Ufficio di Sassari, da cui dipendeva la sezione di Olbia alla quale era assegnato – disposto per incompatibilità ambientale, essendo stato sottoposto a indagini da parte del personale della Guardia di Finanza con il quale avrebbe dovuto operare a stretto contatto.</p>
<p>La Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, dichiarava l&#8217;illegittimità del provvedimento disposto senza previo nulla osta dell&#8217;associazione sindacale di appartenenza, rilevando che il trasferimento avrebbe dovuto essere disposto in osservanza delle prescrizioni dell&#8217;articolo 22 dello Statuto dei lavoratori, applicabili al settore pubblico ai sensi dell&#8217;articolo 23 della legge 93/1983 e del CCNQ 7 agosto 1998, articolo 18, comma 4.</p>
<p>Per la Corte del gravame, il combinato disposto di tali disposizioni imponeva il previo nulla osta sindacale ai fini della validità del trasferimento, a prescindere dalle motivazioni poste a giustificazione del provvedimento, che in nessun caso potrebbero condizionare l&#8217;applicazione della disciplina a tutela del prioritario interesse all&#8217;espletamento dell&#8217;attività sindacale.</p>
<p>L&#8217;Agenzia ricorreva in cassazione, ritenendo che il nulla osta sindacale non sarebbe necessario laddove il trasferimento sia giustificato da eventi che nulla avrebbero a che vedere con la tenuta delle relazioni sindacali, preservate dall&#8217;articolo 22 dello Statuto, contestando altresì la legittimazione ad agire del dirigente, riservata, secondo l&#8217;Agenzia, alla sola organizzazione sindacale coinvolta.</p>
<p>La cassazione rigetta il ricorso dell&#8217;Agenzia, sostenendo che la tesi dell&#8217;inapplicabilità dell&#8217;onere di richiedere il previo nulla osta per trasferimenti occasionati da incompatibilità ambientale, tanto più se legati a indagini penali nei confronti del dipendente interessato, non può essere accolta perché rappresenterebbe un «immotivato restringimento della portata applicativa dell&#8217;articolo 22 citato, contrastante con la ratio della disposizione» che è diretta a evitare pregiudizi all&#8217;attività sindacale nel luogo di lavoro in cui opera il componente Rsu interessato al trasferimento.</p>
<p>Invero, il trasferimento disposto nei confronti del dirigente sindacale senza previo nulla osta è irrimediabilmente inficiato da una presunzione di anti-sindacabilità, a prescindere dall&#8217;effettiva esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale che ai sensi dell&#8217;articolo 2103 del Codice civile giustificherebbero il provvedimento.</p>
<p>Gli Ermellini respingono, infine, anche i dubbi in ordine alla legittimazione attiva del dirigente, richiamando il proprio consolidato orientamento sul punto, per cui lo stesso dirigente sindacale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l&#8217;illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale (Cass. n. 11521/1997).</p>
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		<title>Il dirigente che sceglie di non fruire delle ferie perde il diritto all’indennità sostitutiva</title>
		<link href="">https://tesoroandpartners.com/eng/il-dirigente-che-decide-di-non-fruire-delle-ferie-perde-il-diritto-allindennita-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 23 Jun 2021 14:41:34 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15952 dell’8 giugno 2021 Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15952 dell’8 giugno 2021</em></p>



<p class="has-text-align-justify">Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.<br>Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15952 dell’8 giugno 2021.<br>Con tale ordinanza la Corte di Cassazione dapprima rileva come il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, e ripreso dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2 che alla direttiva ha dato attuazione, «<em>è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un&#8217;indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche</em>».<br>Da ciò discende, prosegue la Suprema Corte, che «<em>l&#8217;eccezione al principio, prevista nella seconda parte delle disposizioni sopra richiamate, opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l&#8217;effettiva fruizione; una diversa interpretazione finirebbe per rendere di fatto inoperante la regola generale, risolvendosi nella previsione di una indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto</em>».<br>Ciò, peraltro, non significa, si legge nell’ordinanza, «<em>che il lavoratore, al quale il godimento delle ferie non sia stato in effetti garantito, resti privo di tutela, perché sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, potrà invocare la tutela civilistica e far valere l&#8217;inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate e non gli abbia consentito di recuperare le energie psico-fisiche</em>».<br>Tuttavia, conclude la Corte di Cassazione «<em>l&#8217;inadempimento deve essere addebitabile al soggetto nei cui confronti l&#8217;azione di danno viene esperita e pertanto è necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro</em>».<br>E così “<em>questa condizione non si verifica nel caso in cui il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell&#8217;azienda, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell&#8217;impresa, non lo eserciti; in detta ipotesi, infatti, salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un&#8217;autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore</em>».<br>Infine, quanto all’onere probatorio l’ordinanza in esame richiama il proprio orientamento secondo cui «<em>ex art. 2697 cpv. c.c. il potere &#8211; in capo al dirigente &#8211; di scegliere da se stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l&#8217;esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra contro eccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente (Cass. 14.3.2016 n. 4920)</em>».</p>
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