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	<title>datore Archivi | Tesoro &amp; Partners</title>
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		<title>La mancata assegnazione degli obiettivi non è causa di risarcimento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 28 Jan 2026 12:54:05 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato su: Il Sole24Ore &#8211; Nt Lavoro &#8211; 27/01/2026 Leggi qui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="color: #ff0000;">Pubblicato su: Il Sole24Ore &#8211; Nt Lavoro &#8211; 27/01/2026</span></strong></h3>
<h3><strong><a href="https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/la-mancata-assegnazione-obiettivi-non-e-causa-risarcimento-AIvw143" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000;">Leggi qui</span></a></strong></h3>
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		<title>Il datore può modificare la distribuzione dell’orario di lavoro ai dipendenti Full-Time</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Tesoro]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 24 Nov 2021 16:43:27 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>Al contratto di lavoro a tempo pieno non sono applicabili i limiti posti allo ius variandi nei contratti part-time. In tal caso, il diritto può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolari procedure. Cassazione Civile sez. lav., ordinanza n. 31349 del 03 novembre 2021. Nel caso di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="has-text-align-justify">Al contratto di lavoro a tempo pieno non sono applicabili i limiti posti allo ius variandi nei contratti part-time. In tal caso, il diritto può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolari procedure.<br />
Cassazione Civile sez. lav., ordinanza n. 31349 del 03 novembre 2021.<br />
Nel caso di specie, una lavoratrice che osservava un orario di lavoro c.d. “spezzato” (dalle ore 8 alle 12,25 e dalle ore 14 alle 17,30) in ragione di una serie di patologie croniche di cui soffriva, veniva assegnata ad un reparto diverso. A tale nuova assegnazione conseguiva una modifica dell’orario di lavoro, dovendo la dipendente osservare in tale reparto un orario di lavoro continuato (dalle 14.00 alle 22.00).<br />
La lavoratrice agiva pertanto in giudizio chiedendo l’assegnazione alle mansioni in precedenza espletate con applicazione del precedente orario di lavoro.<br />
La Corte d’Appello accoglieva la domanda della lavoratrice per violazione dei principi di buona fede e correttezza – come previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – sul rilievo che “<em>al momento della variazione dell’orario di lavoro non sussistevano le esigenze organizzative allegate dalla società, poiché la dismissione delle lavorazioni a giornata alle quali era addetta la ricorrente, era risultato non essere ancora in atto né imminente; ed a tale convincimento neanche ostava il dato relativo alla dismissione della linea di produzione nelle more del giudizio, posto che la domanda era intesa essenzialmente alla conservazione dell’orario di lavoro in precedenza osservato</em>”.<br />
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione la società datrice di lavoro.<br />
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la decisione della Corte d’Appello.<br />
In particolare, nell’ordinanza in esame la Suprema Corte dapprima ricorda come “<em>l’espressione orario di lavoro ha un significato pluridirezionale in quanto è indicativo sia della quantità della prestazione lavorativa dovuta, sia della distribuzione di tale prestazione in un determinato arco temporale, integrando altresì parametro per la remunerazione della retribuzione; sotto altro versante adempie alla primaria funzione di delimitare l’entità massima della prestazione che può essere richiesta al lavoratore</em>”.<br />
E così, “<em>nella materia in questione il potere direttivo della parte datoriale può esercitarsi nel rispetto dei limiti legali di durata della prestazione lavorativa, come pure di quelli che condizionano la possibilità di determinare la collocazione della prestazione nella unità di tempo; va inoltre rimarcato che il profilo quantitativo dell’orario di lavoro inerisce all’oggetto del contratto e non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, al quale è invece riconosciuto il potere distributivo, salvo i limiti legali e contrattuali</em>”.<br />
In relazione al caso di specie, la Corte di Cassazione rileva come “<em>il contratto intercorso fra le parti era un contratto a tempo pieno, in relazione al quale deve essere disattesa ogni possibile estensione dei limiti posti allo<span> </span></em>ius variandi<em><span> </span>nei contratti part-time, nei quali la programmabilità del tempo libero assume carattere essenziale che giustifica la immodificabilità dell’orario da parte datoriale per garantire la esplicazione di ulteriore attività lavorativa o un diverso impiego del tempo che la scelta del particolare rapporto evidenzia come determinante per l’equilibrio contrattuale (vedi Cass. 16/4/1993 n. 4507)</em>”.<br />
Questo paradigma normativo, continua l’ordinanza in esame, “<em>non è applicabile al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un’eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività lavorativa; in tal caso il diritto può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolare procedure, elementi questi che nella specie, per quanto sinora detto, sono insussistenti</em>”.<br />
In tale prospettiva, conclude la Suprema Corte, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in relazione all’accertamento della violazione dei principi di correttezza e buona fede per non essere la dismissione delle lavorazioni alle quali era addetta la ricorrente, non erano in atto né erano imminenti, non appaiono condivisibili, considerata la incontroversa effettività della scelta di delocalizzazione delle lavorazioni, la mancata evidenza di alcuna situazione di discriminazione ai danni della lavoratrice o di lesione di diritti della predetta derivanti da specifici accordi contrattuali.</p>
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		<title>Sempre illegittimo il recesso datoriale dal patto di non concorrenza in costanza di rapporto</title>
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		<pubdate>Wed, 08 Sep 2021 16:32:14 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione, ordinanza 1° settembre 2021, n. 23723 La facoltà datoriale di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, pertanto è irrilevante che il recesso sia stato notificato anni prima rispetto alla cessazione del rapporto Nel caso di specie, società e lavoratrice stipulavano un patto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><br><em>Corte di Cassazione, ordinanza 1° settembre 2021, n. 23723</em></p>



<p class="has-text-align-justify has-text-color" style="color:#f30101;">La facoltà datoriale di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, pertanto è irrilevante che il recesso sia stato notificato anni prima rispetto alla cessazione del rapporto</p>



<p class="has-text-align-justify">Nel caso di specie, società e lavoratrice stipulavano un patto di non concorrenza che prevedeva la facoltà datoriale di recesso unilaterale, facoltà esercitata dalla società in costanza di rapporto, in particolare sei anni prima della cessazione del rapporto di lavoro. <br>La lavoratrice ricorreva giudizialmente per l&#8217;ottenimento del compenso pattuito per gli obblighi di non concorrenza, adducendo la nullità della clausola di recesso unilaterale datoriale per contrasto con norme imperative. <br>La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia con cui era stata respinta la domanda della lavoratrice, sul presupposto che nella fattispecie, il contrasto con le norme imperative non era ravvisabile perché il datore di lavoro aveva esercitato il diritto di recesso ben sei anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per cui la lavoratrice non aveva subito alcun sacrificio, in relazione alla facoltà di riorganizzare il proprio futuro lavorativo.<br>La lavoratrice ricorreva in Cassazione che ne accoglieva il ricorso ribaltando le decisioni dei giudici di merito.<br>E così, secondo la Suprema Corte, la circostanza per cui “<em>il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell&#8217;art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l&#8217;obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo (cfr. Cass. n. 3 del 2018)</em>”.<br>Di conseguenza, non è condivisibile per la Cassazione “<em>l&#8217;assunto della Corte territoriale secondo cui, la circostanza che il recesso fosse avvenuto in costanza di rapporto di lavoro, addirittura diversi anni prima (oltre sei) dallo scioglimento dello stesso, non concretizzava alcuna compressione della libertà del lavoratore di progettare il proprio futuro lavorativo</em>”.<br>Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice e cassa con rinvio la decisione della corte di merito.</p>
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